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venerdì 22 giugno 2012

ancora su esodati

Intesa Sanpaolo: banca annulla accordo su esodati, sciopero 2 luglio


19 Giugno 2012 - 17:59


(ASCA) - Torino, 19 giu - Il decreto esodati irrompe in Intesa Sanpaolo che annulla l'accordo del 29 luglio che ne prevedeva circa 3500. E i sindacati unitariamente dichiarano sciopero per il prossimo 2 luglio assieme al blocco degli straordinari per il 30 giugno e il primo luglio. Non hanno avuto esito positivo infatti gli incontri di ieri e oggi con la delegazion aziendale tra cui il direttore Francesco Micheli ex capo del personale di Intesa e ora consulente per le questioni occupazionali. A creare il muro contro muro non e' stata pero' in senso stretto la decisione di far rientrare i dipendenti gia' fuori dalla banca, quanto quella di nuove misure di contenimento costi proprio a causa del fallimento di quelle intese. In sostanza Banca Intesa-Sanpaolo si dice pronta a riassumere i lavoratori gia' usciti, senza copertura del fondo aziendale e senza assegno straordinario, ferma le procedure di uscita per gli altri, ma allo stesso tempo comunica che dovra' recuperare sul costo del lavoro di tutto il personale i risparmi previsti dall'accordo 2011 (che erano stimati in 300 milioni).

Una soluzione che i sindacati (Dircredito - Fabi - Fiba/Cisl - Fisac/Cgil - Sinfub - Ugl - Uilca) giudicano ''grave e inaccettabile''. In dettaglio la banca ha comunicato che sono stati annullati i contenuti dell'accordo siglato il 29 luglio 2011 con il blocco definitivo delle uscite di personale con il Fondo di Solidarieta' (che riguardano circa tremila dipendenti,ndr), la riassunzione dei 561 lavoratori esodati dal 1* gennaio al 31 maggio 2012 e la riduzione del costo del lavoro per 250 milioni di euro ''utilizzando tutti gli strumenti di legge e di contratto, tra i quali, a titolo esemplificativo, la sospensione dell'attivita' e riduzione di orario, revisione del sistema degli inquadramenti e attribuzione delle mansioni, mobilita' territoriale, applicazione degli orari di lavoro e di sportello stabiliti dal rinnovo del Contratto Nazionale, flessibilita' delle articolazioni individuali di orario e ricorso al Part Time, oltre che fruizione delle ferie ed ex festivita'''.

''La contraddittoria e frammentaria illustrazione da parte aziendale del modello organizzativo e degli assetti societari non consentono l'avvio della trattativa'' commentano i sindacati inuna nota unitaria chiedendo l'immediato ritiro della procedura e il mantenimento degli accordi di armonizzazione. ''Abbiamo manifestato all'Azienda la nostra consapevolezza della crisi in atto e consideriamo opportuna la doverosa attenzione manifestata nei confronti dei lavoratori gia' in esodo e di quelli che ancora non hanno lasciato il servizio - aggiungono in conclusione -, ma siamo totalmente contrari alle modalita' e allo strumento che l'Azienda intende utilizzare, con la riduzione indiscriminata del costo del lavoro di 250 milioni di euro e dei diritti dei lavoratori'' .

lunedì 18 giugno 2012

situazione esodati telecom italia

MILANO (Reuters) - Il ministro del Lavoro Elsa Fornero dice che si sta ancora lavorando per individuare esattamente il numero dei lavoratori cosiddetti esodati in Italia e che tale ricognizione richiede ancora tempo.

Il ministro è intervenuta sul tema nel corso di un incontro alla Regione Lombardia rispondendo ad un lavoratore esodato.

"Ho sempre parlato di salvaguardia di certe persone rispetto alle quali si concede la deroga rispetto all'utilizzo di norme più severe. Una prima stima dell'ufficio tecnico del ministero indicava [il loro numero] in 50.000 unità, poi l'abbiamo portata a 65.000 per avere un margine di flessibilità, ma ci siamo accorti dopo che c'erano altre persone, ma per loro il problema non è immediato e richiede una ricognizione e una individuazione dei criteri a cui stiamo lavorando", ha detto la Fornero.

Il ministro ha poi aggiunto: "Vi chiedo di avere un po' di pazienza, non tutto si risolve in tempi brevi. Vi prego di considerare che le risorse finanziarie del Paese sono in questo momento abbastanza limitate".

Il Pd ha chiesto che il problema dei lavoratori esodati venga risolto contestualmente all'approvazione in Parlamento della riforma del Lavoro che il presidente del Consiglio ha chiesto che avvenga prima del Consiglio Ue del 28 e 29 giugno.

(Giancarlo Navach)

Sul sito www.reuters.it altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia




Lettera sul lavoro - favorire il rientro dei 50-60enni nel tessuto produttivo e prevedere un trattamento di disoccupazione

I (veri) conti sugli esodati
e la soluzione possibile

Altri 24.500 potrebbero essere «salvaguardati»
Per gli altri la strada degli incentivi all'assunzione

Lettera sul lavoro - favorire il rientro dei 50-60enni nel tessuto produttivo e prevedere un trattamento di disoccupazione
I (veri) conti sugli esodati
e la soluzione possibile
Altri 24.500 potrebbero essere «salvaguardati»
Per gli altri la strada degli incentivi all'assunzione
Caro direttore,
per decenni ci siamo consentiti di andare in pensione a cinquant'anni accumulando debito pubblico, poi debito per ripagare il debito e gli interessi sul debito, finché i creditori hanno incominciato a dubitare della nostra capacità di restituire il tutto. Così, di colpo, come per effetto dello scoppio di una «bolla», la drammatica crisi del debito pubblico nel dicembre scorso ci ha costretti a rimettere i piedi per terra.
Fino ad allora avevamo fatto finta che con 60 anni di età e 37 o 38 anni di contribuzione un lavoratore si fosse «guadagnato il diritto» alla pensione. Se si considera che a 60 anni gli italiani hanno una attesa media di vita di 23 anni se uomini, 24 se donne, è evidente l'insostenibilità di quell'idea: non è possibile che 38 anni di contribuzione nella misura del 33 per cento costituiscano un finanziamento sufficiente per una pensione pari a tre quarti o quattro quinti dell'ultima retribuzione, destinata a durare per 23 o 24 anni. Il sistema poteva stare in piedi soltanto con un cospicuo contributo dello Stato: ed è infatti ciò che è accaduto per tutto il mezzo secolo passato, nel quale lo Stato ha contribuito ogni anno con l'equivalente di molte centinaia di miliardi di euro al pareggio di bilancio dell'Inps.

In realtà lo sapevamo benissimo
: tanto che nel 1995 abbiamo fatto la riforma delle pensioni necessaria. Ma l'abbiamo applicata solo ai ventenni e trentenni, cioè ai nostri figli e non a noi stessi. Il governo Monti, appena costituito, ha dovuto fare in due settimane quello che avrebbero dovuto fare i governi precedenti nell'arco di due decenni, estendendo la riforma del 1995 a tutti. Naturale che in questo modo molti di noi cinquantenni e sessantenni siano rimasti scottati; ma la colpa non è del governo che ha gestito lo scoppio della bolla: è di chi per tanto tempo ha lasciato che si gonfiasse.

Ora, certo, occorre curare le scottature prodotte
da quello scoppio. Ma non possiamo farlo tornando indietro rispetto alla riforma. Già con il decreto «salva Italia» del dicembre scorso sono stati «salvaguardati», cioè esentati dall'applicazione delle nuove regole, circa 65.000 sessantenni senza lavoro e molto prossimi al pensionamento secondo le regole vecchie. Oggi a chiedere di essere «salvaguardati» sono moltissimi altri, un po' meno vicini al traguardo. Se si esaminano le categorie interessate, ci si rende subito conto che - oltre a circa 24.500 lavoratori per i quali un accordo stipulato prima della fine del 2011 ha previsto la cessazione del lavoro dal 2012 in poi, con o senza assistenza di un fondo di solidarietà (categoria alla quale pare davvero logico estendere la «salvaguardia» già disposta per casi analoghi con cessazione del lavoro entro il 2011) - tra gli altri aspiranti potrebbero annoverarsi tutti i cinquantenni e sessantenni attualmente disoccupati: l'Inps in particolare segnala 173.100 lavoratori con più di 53 anni, che per i motivi più svariati hanno cessato di lavorare tra il 2009 e il 2011, e 122.750 nati dopo il 1946 e senza lavoro da anni, autorizzati dallo stesso istituto ai versamenti contributivi volontari (per ulteriori dati rinvio al mio sito). Esentare dall'applicazione delle nuove norme tutti questi casi equivarrebbe evidentemente a svuotare la riforma del dicembre scorso, ripristinando la situazione finanziariamente insostenibile precedente e l'ingiustizia tra generazioni, con un incremento di decine di miliardi del debito di 2 mila miliardi che già lasciamo da pagare ai nostri figli e nipoti.

I cinquantenni e sessantenni
senza lavoro non devono essere incoraggiati a uscire definitivamente dal tessuto produttivo, ma aiutati a rientrarvi, con tutti gli incentivi e le agevolazioni possibili per favorire il loro ritorno a un'occupazione retribuita adatta a loro, ancora per qualche anno. La soluzione deve consistere in una norma speciale che estenda, nella misura delle disponibilità finanziarie, il trattamento di disoccupazione, e al tempo stesso istituisca alcuni forti incentivi all'ingaggio di queste persone: per esempio con esenzioni contributive, sgravi fiscali, una disciplina speciale che consenta un periodo di prova fino a un anno nel rapporto di lavoro dipendente, e che agevoli la costituzione di rapporti genuini di collaborazione autonoma continuativa con le amministrazioni locali, dove ne ricorrano gli elementi essenziali. In altre parole, occorre mantenere fermo il principio per cui a 50 e a 60 anni si può ancora lavorare, e si deve essere disponibili a farlo se si vuole beneficiare di un sostegno del reddito; ma anche fare tutto il possibile per abbattere il diaframma che impedisce a questa offerta di lavoro maturo di incontrarsi con la domanda potenziale, soprattutto nel settore dei servizi alle famiglie e alle comunità.

La nuova cultura del lavoro di cui il Paese ha urgente bisogno deve liberarsi dall'idea che per un sessantenne trovare un lavoro, anche magari a part-time , sia impossibile. Per liberarsi di quell'idea non basta, certo, un tratto di penna sulla Gazzetta Ufficiale : occorre anche far funzionare meglio il nostro mercato del lavoro, abbattendo il diaframma che impedisce l'incontro fra una grande domanda di servizi alle famiglie e alle comunità locali e questa grande offerta potenziale di manodopera, che può essere facilmente posta in grado di svolgerli.
www.pietroichino.it
Pietro Ichino

lunedì 11 giugno 2012

su casi di mobbing in telecom italia

http://trailrealeelimmaginario.typepad.com/tra_il_reale_e_limmaginar/2006/10/piange-il-telef.html

da leggere

Mobbing sul lavoro [modifica]
Questa pratica è spesso condotta con il fine di indurre la vittima ad abbandonare da sé il lavoro, senza quindi ricorrere al licenziamento (che potrebbe causare imbarazzo all'azienda) o per ritorsione a seguito di comportamenti non condivisi (ad esempio, denuncia ai superiori o all'esterno di irregolarità sul posto di lavoro), o per il rifiuto della vittima di sottostare a proposte o richieste immorali (sessuali, di eseguire operazioni contrarie a divieti deontologici o etici, etc.) o illegali.
Per potersi parlare di mobbing, l'attività persecutoria deve essere funzionale alla espulsione del lavoratore, causandogli una serie di ripercussioni psico-fisiche che spesso sfociano in specifiche malattie (disturbo da disadattamento lavorativo, disturbo post-traumatico da stress) ad andamento cronico.
Va peraltro sottolineato che l'attività mobbizzante può anche non essere di per sé illecita o illegittima o immediatamente lesiva, dovendosi invece considerare la sommatoria dei singoli episodi che nel loro insieme tendono a produrre il danno nel tempo. In effetti, l'ingiustizia del danno, vale a dire dell'evento lesivo non previsto né giustificato da alcuna norma dell’Ordinamento giuridico, deve essere sempre ricercata valutando unitariamente e complessivamente i diversi atti, intesi nel senso di comportamenti e/o provvedimenti.
Si distingue, nella prassi, fra mobbing gerarchico o verticale e mobbing ambientale o orizzontale; nel primo caso gli abusi sono commessi da superiori gerarchici della vittima, nel secondo caso sono i colleghi della vittima ad isolarla, a privarla apertamente della ordinaria collaborazione, dell'usuale dialogo e del rispetto.
Si parla di mobbing dall'alto, o quando l'attività è condotta da un superiore al fine di costringere alle dimissioni un dipendente in particolare, ad es. perché antipatico, poco competente o poco produttivo; in questo caso, le attività di mobbing possono estendersi anche ai colleghi (i side mobber), che preferiscono assecondare il superiore, o quantomeno non prendere le difese della vittima, per non inimicarsi il capo, nella speranza di fare carriera, o semplicemente per "quieto vivere". Si definisce invece mobbing tra pari quello praticato da parte dei colleghi verso un lavoratore non integrato nell'organizzazione lavorativa per motivi d'incompatibilità ambientale o caratteriale, ad es. per i diversi interessi sportivi, per motivi etnici o religiosi oppure perché diversamente abile, oppure il mobbing dal basso; generalmente la causa scatenante del mobbing orizzontale non sono tanto le incompatibilità all'interno dell'ambiente di lavoro quanto una reazione da parte di una maggioranza del gruppo allo stress dell'ambiente e delle attività lavorative: la vittima viene dunque utilizzata come "capro espiatorio" su cui far ricadere la colpa della disorganizzazione, delle inefficienze e dei fallimenti.[2]. Il mobbing strategico si ha quando l'attività vessatoria e dequalificante tende ad espellere il lavoratore, per far posto ad un altro lavoratore (di solito in posizioni di dirigenza o apicali). Il Bossing è un termine che indica azioni compiute dalla direzione o dall'amministrazione del personale e che assume i contorni di una vera e propria strategia aziendale, volta alla riduzione, ringiovanimento o razionalizzazione del personale, oppure alla semplice eliminazione di una persona indesiderata. Viene attuato con il preciso scopo di indurre il dipendente alle dimissioni. Può attuarsi in modalità differenti ma con lo scopo comune di creare un clima di tensione intollerabile.
In ogni caso, il mobbing è riferibile ad un complesso, sistematico e duraturo comportamento del datore di lavoro, che deve essere esaminato in tutti i suoi aspetti e nelle loro conseguenze, per creare un coacervo di stimoli lesivi che non può né deve essere frazionato o spezzettato in tanti singoli episodi, ciascuno dei quali aventi un proprio effetto sanitario ovvero giuridico. Anche perché si è soliti ammantare con solide motivazioni anche gli atti peggiori, sì da dare ad essi una parvenza di legittimità.[3] Gli anzidetti concetti sono importanti per la dimostrazione giudiziale del mobbing.
Il primo a parlare di mobbing quale condizione di persecuzione psicologica nell'ambiente di lavoro è stato alla fine degli anni ottanta lo psicologo svedese Heinz Leymann che lo definiva come una comunicazione ostile e non etica diretta in maniera sistematica da parte di uno o più individui generalmente contro un singolo, progressivamente spinto in una posizione in cui è privo di appoggio e di difesa. In Italia è stato introdotto la tematica del mobbing dallo psicologo tedesco Harald Ege, che per primo nel 2002 ha pubblicato un metodo per il riconoscimento del danno da mobbing e del fenomeno stesso tramite il riconoscimento di 7 parametri (il cosiddetto metodo Ege 2002).
Secondo un'indagine del 1998, il 16% dei lavoratori inglesi denuncia di essere vittima di mobbing; l'Italia è ultima nella classifica UE con un 4,2%. Alcuni contratti sindacali, come quello dei metalmeccanici in Germania, prevedono un risarcimento di circa 250.000 euro per i lavoratori mobbizzati.
I sindacalisti della Volkswagen furono i primi a introdurre nei contratti di lavoro un capitolo sul mobbing con indennità e strumenti di prevenzione (i centri d'ascolto aziendali in particolare)[senza fonte].

La pratica del mobbing sul posto di lavoro [modifica]

La pratica del mobbing consiste nel vessare il dipendente o il collega di lavoro con diversi metodi di violenza psicologica o addirittura fisica. Ad esempio: sottrazione ingiustificata di incarichi o della postazione di lavoro, dequalificazione delle mansioni a compiti banali (fare fotocopie, ricevere telefonate, compiti insignificanti, dequalificanti o con scarsa autonomia decisionale) così da rendere umiliante il prosieguo del lavoro; rimproveri e richiami, espressi in privato ed in pubblico anche per banalità; dotare il lavoratore di attrezzature di lavoro di scarsa qualità o obsolete, arredi scomodi, ambienti male illuminati; interrompere il flusso di informazioni necessario per l'attività (chiusura della casella di posta elettronica, restrizioni sull'accesso a Internet); continue visite fiscali in caso malattia (e spesso al ritorno al lavoro, la vittima trova la scrivania sgombra). Insomma, un sistematico processo di "cancellazione" del lavoratore condotto con la progressiva preclusione di mezzi e relazioni interpersonali indispensabili allo svolgimento di una normale attività lavorativa. Altri elementi che fanno configurare il mobbing, possono essere "doppi sensi" o sottigliezze verbali quando si è in presenza del collega oggetto di mobbing, cambio di tono nel parlare quando un superiore si rivolge al collega vittima, dare pratiche da eseguire in fretta l'ultimo giorno utile. Un esempio può essere il seguente: un collega, in presenza di altri colleghi, li invita ad una cena chiedendo ad ognuno di loro "allora te l'ha detto Caio che stasera vieni con noi a cena?", mentre al collega mobbizzato dice invece "tu non vieni?". Molte volte succede che l'"ordine" di aggressione al collega mobbizzato venga dall'alto e sia finalizzato alle dimissioni di qualcuno. In questo caso i colleghi che effettuano il mobbing eseguono servilmente le disposizioni del superiore anche se il collega mobbizzato non ha fatto niente di male a loro. Tutte queste situazioni ed in genere gli attacchi verbali non sono facilmente traducibili in "prove certe" da utilizzare in un eventuale processo per cui è anche difficile dimostrare la situazione di aggressione.
Secondo l'INAIL, che per prima in Italia ha definito il mobbing lavorativo, qualificandolo come costrittività organizzativa, le possibili azioni traumatiche possono riguardare la marginalizzazione dall'attività lavorativa, lo svuotamento delle mansioni, la mancata assegnazione dei compiti lavorativi o degli strumenti di lavoro, i ripetuti trasferimenti ingiustificati, la prolungata attribuzione di compiti dequalificanti rispetto al profilo professionale posseduto o di compiti esorbitanti o eccessivi anche in relazione a eventuali condizioni di handicap psico-fisici, l'impedimento sistematico e strutturale all’accesso a notizie, la inadeguatezza strutturale e sistematica delle informazioni inerenti l’ordinaria attività di lavoro, l'esclusione reiterata da iniziative formative, il controllo esasperato ed eccessivo.
È quindi chiaro che il mobbing non è una malattia ma rappresenta il termine per indicare la complessiva attività ostile posta in essere solitamente da un datore di lavoro (pubblico o privato, da solo o in combutta) per demansionare il lavoratore, isolarlo e obbligarlo al trasferimento o alle dimissioni.
Le azioni rientranti nella categoria della costrittività organizzativa coinvolgono direttamente e in modo esplicito l’organizzazione del lavoro e la posizione lavorativa e possono assumere diverso rilievo ai fini del riconoscimento della natura professionale del danno conseguente (Paolo Pappone et Al. Patologia psichica da stress, mobbing e costrittività organizzativa.)
La giurisprudenza dispone più frequentemente e facilmente il risarcimento del danno biologico, ma non del danno morale; il mobbing deve aver procurato una delle malattie documentate in letteratura medica per avere diritto a un'indennità dall'azienda.
In Italia, le tutele al licenziamento o trasferimento in altre sedi dei lavoratori sono maggiori che in altri Paesi ed è abbastanza diffusa la pratica di ricorso al mobbing per indurre nel lavoratore le dimissioni laddove il licenziamento è possibile solo per giusta causa (art.18 dello Statuto dei Lavoratori).[senza

mercoledì 30 maggio 2012

mobbing in telecom italia

a breve una guida su i casi comuni con esempi di mobbing in telecomitalia

venerdì 25 maggio 2012

esodati telecom italia

sei anche te un dipendente telecom italia? condividi le tue impressioni sulle ultime scelte dell'azienda.
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commenti assemblea soci telecom italia 2012

TELECOM ITALIA: LE DELIBERE DELL'ASSEMBLEA

12:20 16 MAG 2012

L'Assemblea ordinaria e straordinaria degli Azionisti di Telecom Italia si e' riunita ieri sotto la presidenza di Franco Bernabe'.In sede ordinaria l'Assemblea:ha approvato il bilancio dell'esercizio 2011 di Telecom Italia S.p.A., deliberando l'integrale copertura della perdita risultante dalla svalutazione dell'avviamento e la distribuzione di un dividendo in ragione di 4,3 euro cent per azione ordinaria e 5,4 euro cent per azione di risparmio, mediante utilizzo dell'utile 2010 portato a nuovo. Il dividendo verra' messo in pagamento a partire dal 24 maggio 2012, con stacco cedola in data 21 maggio 2012;ha approvato la prima sezione della Relazione sulla remunerazione, che illustra, con riferimento all'esercizio 2012, la politica della Societa in materia di compensi di componenti gli organi di amministrazione e dirigenti con responsabilita strategiche;ha confermato nella carica di consiglieri di amministrazione Lucia Calvosa e Massimo Egidi, gia' cooptati dal Consiglio rispettivamente in data 4 agosto e primo dicembre 2011. Gli amministratori nominati dall'Assemblea resteranno in carica, come la restante parte del consiglio di amministrazione, fino all'approvazione del Bilancio al 31 dicembre 2013;ha rinnovato il Collegio Sindacale, che restera' in carica fino all'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2014. Sulla base delle liste presentate dai soci sono stati nominati Sindaci della Societa:-dalla lista Telco S.p.A.
Gianluca Ponzellini, Salvatore Spiniello e Ferdinando Superti Furga;-dalla lista presentata da un gruppo di societa di gestione del risparmio e investitori istituzionali internazionali Enrico Maria Bignami e Sabrina Bruno.Sono stati nominati Sindaci supplenti Ugo Rock e Vittorio Mariani (tratti dalla lista Telco S.p.A.); Roberto Capone e Franco Patti (tratti dalla lista presentata da un gruppo di societa di gestione del risparmio e investitori istituzionali internazionali).L'Assemblea ha inoltre deliberato il compenso da attribuire ai componenti del Collegio Sindacale ed ha nominato quale Presidente dell'organo di controllo Enrico Maria Bignami;ha approvato il piano di incentivazione a lungo termine basato su strumenti finanziari denominato "Long Term Incentive Plan 2012", riservato al Top Management e a una parte selezionata della dirigenza. Il piano prevede premi parametrati alla componente fissa della retribuzione annua, commisurati al livello di raggiungimento di predeterminati obiettivi di performance nel periodo 2012-2014.a'In sede straordinaria l'Assemblea:ha approvato le modifiche degli artt. 9 e 17 dello Statuto sociale integrando le regole di nomina di Consiglio di Amministrazione e Collegio Sindacale per assicurare l'equilibrio tra i generi dei rispettivi componenti (c.d.
"quote rosa");ha attribuito al Consiglio di Amministrazione le deleghe ad aumentare il capitale sociale a servizio del Long Term Incentive Plan 2012 per un importo complessivo massimo di euro 15.000.000, in parte a pagamento e in parte a titolo gratuito mediante assegnazione di utili.ALLEGATO AL COMUNICATORisposta a richiesta Consob di diffusione di informazioni ai sensi dell'art. 114, comma 5, del d.lgs. n.
58/1998 (Protocollo n. 12038495 del 9 maggio 2012)La Consob ha fatto pervenire una richiesta di informazioni sulla vicenda Kroll, sui rapporti con il Consulente Naji Nahas e su due aree d'indagine gia considerate nel Progetto Greenfield, che sono la Funzione Security e la vicenda Carte Prepagate.E' utile ricordare che l'avvio del Progetto Greenfield, nel 2010, e stata una decisione unilaterale della Societa. Per quanto riguarda l'oggetto della review, a suo tempo sono state effettuate delle scelte, limitando il campo di analisi alle aree in cui erano emerse evidenze e criticita tecnico-legali riconosciute e ben identificabili a seguito di indagini penali o di attivita di controllo interno.Le aree d'indagine identificate alla luce delle attivita' della Magistratura sono state Sparkle, Carte Prepagate con intestazione irregolare e Security.Il 24 novembre 2011, da notizie stampa, la Societa' e' venuta a conoscenza per la prima volta della notizia dell'iscrizione dell'ex Presidente di Telecom Italia Marco Tronchetti Provera nel registro degli indagati in relazione ad indagini che avrebbero fatto riferimento a:l'acquisizione nel 2004 di dati sottratti alla Kroll in Brasile dai componenti del c.d. Tiger Team;i contratti con il consulente Naji Nahas.a'A solo una settimana dalla prima notizia giornalistica dell'evento, in data primo dicembre 2011 il Consiglio di Amministrazione di Telecom Italia:a fronte della circostanza nuova dell'iscrizione del Dottor Tronchetti Provera nel registro degli indagati, in relazione a fatti d'interesse aziendale,nello stesso spirito di trasparenza che ha contraddistinto la Societa nell'esame di altre questioni che hanno incontrato l'attenzione della Magistratura,ha approvato l'avvio di apposita verifica interna, da realizzarsi sotto la direzione del Presidente del Comitato per il controllo interno e per la corporate governance con il supporto di Deloitte Financial Advisory Services, sui fatti riguardati dalle indagini, che gia non fossero stati a suo tempo trattati nell'ambito del Progetto Greenfield: appunto, i rapporti con Naji Nahas e il presunto hackeraggio Kroll.Entrambe le questioni nel 2010 non risultavano infatti oggetto d'indagine, e come tali erano rimasti fuori dallo stream Security.Il lavoro di Deloitte si e concluso da poco e le relative evidenze sono state condivise con il Comitato per il controllo interno e per la corporate governance, che ha presentato le sueconsiderazioni al Consiglio di Amministrazione del 9 maggio 2012. Il report riepilogativo delle conclusioni della verifica interna e' stato quindi acquisito dalla Consob.A questo punto, la Societa', nelle more della chiusura delle indagini preliminari, quando potra' avere accesso agli elementi acquisiti dalla Procura della Repubblica e meglio potra valutare ogni eventuale azione di tutela, ha richiesto le valutazioni legali sugli esiti della review agli studi Davis Polk & Wardwell e dell'Avvocato Santa Maria.Sulla base di dette valutazioni e degli elementi conoscitivi acquisiti, saranno a tempo debito effettuate le necessarie considerazioni, anche di natura economica, avviando le iniziative opportune, ivi incluso il possibile esercizio di azioni di risarcimento verso ex amministratori, nelle forme e con le modalita disponibili. Anticipare in questa sede quali potrebbero essere quelle iniziative o quantificare presunti, possibili effetti economici correlati alle vicende riguardate sarebbe intempestivo.Per completezza, Telecom Italia a'precisa che, sulla base delle evidenze disponibili alla Societa' in relazione ai provvedimenti di sequestro eseguiti in febbraio preso i nostri uffici, i reati oggetto di contestazione nell'ambito di queste indagini sono l'associazione a delinquere, la ricettazione "e altro" (cose' gli atti notificati all'Azienda).* Base20d.jar Data20d.jar Gateway20d.jar Interfaces20d.jar LibsXml20d.jar ServerCommon20d.jar blnumber.dat check.sh common20d.jar conf elaboraimg.ksh imageioMetadataDemo.jar jmxri.jar log4j.xml org.sadun.util.jar policy.file pollmgt.jar resources start.sh stop.sh xsl *Passando al procedimento Security (processo in corso avanti alla Corte d'Assise di Milano), la Cassazione, con sentenza del 20 settembre 2011, n. 1265/11, le cui motivazioni sono state depositate solo a inizio maggio 2012, ha giudicato immune da vizi logici o giuridici la decisione del Giudice per le Udienze Preliminari di Milano di ritenere insussistenti i delitti di appropriazione indebita inizialmente contestati dalla Procura della Repubblica.Piu' in particolare la Corte ha concluso che la sentenza del GUPbene ha deciso per l'infondatezza dell'accusa: in sintesi, la Direzione Security non avrebbe agito all'insaputa delle altre Funzioni aziendali e dei Vertici di Pirelli prima e di Telecom Italia poi (coincidenti nelle stesse persone).Anche a fronte di queste circostanze, il Consiglio di Amministrazione del 9 maggio 2012 ha deciso di porre in essere nei confronti dell'ex Amministratore esecutivo Carlo Orazio Buora un atto interruttivo della prescrizione (che scadrebbe il 3 dicembre 2012), propedeutico all'esercizio dell'azione sociale di responsabilita, che sara inserita all'ordine del giorno in apposita Assemblea, compiendo tutti gli atti necessari ed opportuni a tal fine.Peraltro, per quanto attiene alla refusione dei costi ingiustamente sopportati in relazione alla vicenda Security, la Societa ha gia effettuato una richiesta nei confronti di Pirelli, come rappresentato all'Assemblea dello scorso anno.Al fine di formulare tale richiesta, sono state esaminate in dettaglio tutte le operazioni investigative fatturate a Telecom Italia dalle societa Worldwide Consultant Security Ltd, Security Research Advisory Ltd e Polis D'Istinto S.r.l., riconducibili a Emanuele Cipriani, imputato nel procedimento pendente avanti alla Corte d'Assise di Milano.All'interno di questo bacino di operazioni investigative Telecom Italia ha individuato quelle oggettivamente riconducibili a Pirelli, alla luce dei seguenti criteri:pratiche presenti negli archivi di Cipriani recanti il "codice cliente" Pirelli;pratiche inizialmente fatturate a Pirelli, poi stornate e rifatturate a Telecom Italia quando Pirelli e divenuta azionista di riferimento di Telecom Italia;pratiche commissionate da soggetti aziendali Pirelli, alla luce delle evidenze emerse nell'ambito del procedimento.a'L'importo complessivamente corrisposto per le operazioni individuate come sopra e pari a circa 1,2 milioni di euro, di cui Telecom Italia ha richiesto a Pirelli il rimborso.Sempre per il ristoro dei danni causati in connessione alla vicenda Security da attivita' estranee all'interesse sociale, la Societa' ha adottato le seguenti ulteriori iniziative:nei confronti degli attuali imputati dinanzi alla Corte di Assise di Milano, ha chiesto e ottenuto di essere ammessa quale parte civile. Telecom Italia ha pertanto richiesto:(i) il risarcimento delle spese sostenute per il contenzioso tributario relativo agli anni 2003 e 2004 e pari a circa 15,4 milioni di euro,(ii) il risarcimento dell'importo di 750.000 euro pagato in via transattiva alle Pubbliche Amministrazioni coinvolte nel procedimento,(iii) il rimborso delle somme corrisposte in favore dei dipendenti dossierati, a titolo di gesto di solidarieta e pari a circa 1,8 milioni di euro,(iv) il risarcimento degli ulteriori danni (incluso il danno all'immagine ed alla reputazione commerciale) nella misura quantificata dal Giudice;nei confronti di Emanuele Cipriani, imputato nell'ambito del procedimento penale, e stato ottenuto un sequestro conservativo per 2,6 milioni di euro. Le procedure di esecuzione sono in corso;Æ Â¤nei confronti di alcuni ex fornitori della Security, a seguito delle analisi svolte da Deloitte nell'ambito del Progetto Greenfield, la Societa ha infine richiesto il pagamento di un importo totale di circa 5,5 milioni di euro.* Base20d.jar Data20d.jar Gateway20d.jar Interfaces20d.jar LibsXml20d.jar ServerCommon20d.jar blnumber.dat check.sh common20d.jar conf elaboraimg.ksh imageioMetadataDemo.jar jmxri.jar log4j.xml org.sadun.util.jar policy.file pollmgt.jar resources start.sh stop.sh xsl *Passando ad altro fronte, il 20 aprile 2012 la Procura della Repubblica di Milano ha notificato un avviso di conclusione delle indagini a Riccardo Ruggiero, Luca Luciani, Massimo Castelli e a Telecom Italia.Quanto alle persone fisiche, sono prospettati i reati di ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorita perche', previo accordo ed in concorso con altri soggetti, fra l'altro:"al fine di prospettare il raggiungimento di una quota di mercato da parte di Telecom Italia S.p.A., relativamente alla telefonia mobile, superiore a quella effettiva, ricorrevano ad un artificio tecnico-contabile finalizzato ad incrementarea'comunicavano tali dati dolosamente alterati all'Autorita per le garanzie nelle Comunicazioni, al fine di modificare la customer base e la market share aziendali;a'Tali fatti, in ipotesi d'accusa, sarebbero stati commessi anche nell'interesse e a vantaggio di Telecom, che avrebbe beneficiato di un "totale complessivo di 5.130.000 schede fittiziamente ricaricate" e di un incremento della market share rispettivamente corrispondente allo 0,19% nel 2006, all'1,88% nel 2007 e all'1,64% nel 2008.Merita notare che il fenomeno e' stato rilevato proprio nell'ambito del Progetto Greenfield, che e stato oggetto di disclosure nell'appendice alla relazione sul governo societario per l'anno 2010.Secondo l'avviso di conclusione delle indagini, gli indagati avrebbero altresi comunicato all'AGCOM a partire dall'aprile del 2006 e fino al 31 marzo 2009 un totale complessivo di "1.042.447 schede non ricaricate nei dodici mesi successivi all'attivazione" e considerate attivate irregolarmente, con una condotta che la Procura ha ritenuto parimenti commessa nell'interesse e a vantaggio di Telecom Italia.Per quanto attiene alla Societa', la responsabilita ipotizzata ai sensi del d.lgs. n. 231/2001 sarebbe quella di "non aver adottato ed efficacemente attuato modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quelli verificatisi". L'avviso di conclusione delle indagini non fa riferimento a un eventuale profitto economico che Telecom Italia avrebbe tratto dai fatti contestati.In merito alle vicende oggetto dell'indagine, la Societa' non ha notizia di istruttorie in corso da parte dell'Autorita per le garanzie nelle Comunicazioni.L'esame della documentazione raccolta dalla Procura della Repubblica e' in corso.a'Al suo esito e nell'eventuale prosieguo del procedimento penale Telecom Italia assumera' - nello stesso procedimento penale o in sede civile - tutte le opportune iniziative a sua tutela, nella sua qualita' di parte lesa, ivi incluso in termini di ripetizione di importi corrisposti agli indagati in virtu di meccanismi incentivanti.Al riguardo si segnala che per Luca Luciani, in esito alle risultanze del Progetto Greenfield la Funzione Human Resources and Organization ha esaminato il tema del bonus riconosciutogli in funzione del numero di sim attivate.In sintesi:per il 2005 non risultavano obiettivi correlati al numero di acquisizioni di linee mobili;rispetto al 2006 era presente un obiettivo ("Performance Commerciale Mobile") che includeva la quota di mercato Tim, ma in concreto non e stato raggiunto;nel 2007 rispetto all'obiettivo "Portafoglio sim Tim" (peso 10%) e stato erogato un bonus di 45.000 euro, che sarebbe risultato non dovuto. Luca Luciani ha peraltro volontariamente e spontaneamente messo a disposizione della Societa lo stesso importo, che quindi e' stato recuperato, mediante deduzione dalle competenze successive del dirigente;per il 2008 nessuno degli obiettivi commerciali assegnati era direttamente correlato all'incremento del numero delle sim.A partire dal 2009 al Dottor Luciani sono stati assegnati obiettivi in qualita' di Diretor Presidente di TimPart, con riferimento alle performance brasiliane.Si ricorda che, nel report Greenfield, Deloitte aveva stimato tra i 19,9 e i 27 milioni di euro i costi sopportati dalla Societa' per la vicenda delle carte sim irregolarmente intestate; tale stima potrebbe essere rivista alla luce dell'andamento del procedimento.Nel frattempo il Consiglio di Amministrazione del 9 maggio 2012 ha deciso di porre in essere nei confronti dell'ex Amministratore esecutivo Riccardo Ruggiero un atto interruttivo della prescrizione (che scadrebbe il 3 dicembre 2012), propedeutico all'esercizio dell'azione sociale di responsabilita', che sara' inserita all'ordine del giorno in apposita Assemblea, compiendo tutti gli atti necessari ed opportuni.Allo stato non sono state svolte ulteriori valutazioni nei confronti dei destinatari dell'avviso di conclusione delle indagini in rassegna.Dei tre indagati, tutti dipendenti di Telecom Italia all'epoca dei fatti in contestazione, all'atto della notifica era ancora in forza il solo Dottor Luciani, che in particolare al 20 aprile 2012 rivestiva la carica di Chief Executive Officer di Tim Brasil.Successivamente il Dottor Luciani ha rassegnato le proprie dimissioni, rinunciando altresi a tutte le cariche sociali detenute nelle societa del Gruppo.In occasione del trasferimento in Brasile avvenuto nel 2008 si era convenuta la somma di 2,9 milioni di euro come trattamento di uscita in caso di risoluzione del rapporto di lavoro. La clausola ha trovato applicazione nel caso di specie; inoltre, si e ritenuta conveniente la stipula di un patto di non concorrenza esteso all'intero Sud America, con corresponsione all'interessato della somma di 1,5 milioni di euro per il 2013.Nel rassegnare le proprie dimissioni il Dottor Luciani e' decaduto dai diritti di partecipazione al piano di stock option di Tim Partecipacoes S.A., descritto in bilancio (fatti salvi i diritti riferiti alla performance 2011). Non sono previsti benefici successivi alla cessazione dalla carica di CEO di Tim Brasil.La Societa non ha assunto impegni di manleva o di indennizzo per eventuali azioni di responsabilita nei confronti del Dottor Luciani.Un impegno in tal senso e stato invece a suo tempo assunto all'atto dell'uscita del Dottor Ruggiero (dipendente e, in allora, Amministratore Delegato della Societa): in particolare l'atto di transazione con il quale il rapporto di lavoro e stato risolto, sottoscritto dal Vice Presidente Esecutivo pro tempore, Carlo Orazio Buora, manleva il Dottor Ruggiero inrelazione all'attivita prestata quale dirigente di Telecom Italia e reca l'impegno a mantenergli la tutela prevista dalla contrattazione collettiva per i dirigenti di aziende industriali anche in relazione agli incarichi sociali ricoperti. Preciso che non c'e stata rinuncia all'azione sociale di responsabilita da parte della Societa', ai sensi di legge.Non constano impegni analoghi per altri amministratori, anche cessati, della Societa'.* Base20d.jar Data20d.jar Gateway20d.jar Interfaces20d.jar LibsXml20d.jar ServerCommon20d.jar blnumber.dat check.sh common20d.jar conf elaboraimg.ksh imageioMetadataDemo.jar jmxri.jar log4j.xml org.sadun.util.jar policy.file pollmgt.jar resources start.sh stop.sh xsl *Con riferimento ai fenomeni riguardanti le carte prepagate, oggetto dell'indagine della Procura della Repubblica di Milano, la Consob ha altresi chiesto di fornire informazioni, con riferimento a Brasile (ove Telecom Italia controlla il gruppo Tim Brasil) e Argentina (ove Telecom Italia controlla il gruppo Telecom Argentina),le attivita' di internal audit o eventuali iniziative ulteriori svolte o previste per verificarne la presenza nei due Paesi sudamericani;sui sistemi di incentivazione relativi al processo di gestione dei servizi prepagati.In merito agli audit, va premesso che le discipline locali in materia d'intestazione, e soprattutto identificazione, del cliente sono diverse da quelle vigenti in Italia.Cio' detto, in Brasile (dove Tim Brasil storicamente e un operatore mobile only) la gestione delle carte prepagate e stata oggetto di uno specifico progetto nell'ambito del piano di audit 2009-2011, che ha gia riguardato il processo sia di intestazione che di cessazione a scadenza delle sim.In continuita', sono in corso due audit riguardanti i sistemi di consuntivazione statistica e monitoraggio delle intestazioni e il processo di gestione e controllo delle intestazioni multiple. In ogni caso, al fine di conferire effettiva continuita' al processo di controllo interno, sono previsti almeno due audit all'anno, condotti da team integrati italo-brasiliani.Gli audit svolti nell'ambito del progetto hanno evidenziato debolezze nei controlli e nei processi, alle quali ha fatto seguito un importante aggiornamento del quadro procedurale interno, formalizzato nel marzo 2012.In Tim Brasil si e inoltre nei giorni scorsi conclusa una internal limited review degli internal controls over financial reporting, in vista del filing dei Form 20-F per l'anno 2011 sia di Tim Partecipacoes che di Telecom Italia, che sono stati depositati ieri.Da detta review non sono emersi rilievi significativi, ivi incluso con riferimento al processo d'intestazione/cancellazione delle sim card prepagate.In Argentina i criteri di gestione delle vendite delle sim card ed i processi di monitoraggio e controllo in essere sono stati considerati adeguati in sede di verifica del sistema di controllo interno agli effetti della corretta rappresentazione della situazione economico-finanziaria di Telecom Argentina.
Quanto ai sistemi d'incentivazione, quelli di Telecom Argentina non includono l'attivazione di linee prepagate ne la market share, basandosi sul parametro del revenue share netto annuale e sulle attivazioni di contratti di alto valore.In Brasile, nel 2011 il sistema MBO attribuiva a tutti gli incentivati (ad esclusione del CEO, del Top Management e della dirigenza impegnata nella gestione della rete fissa) un obiettivo di attivazione linee post-pagate e un obiettivo relativo alla market share mobile.Tra gli obiettivi assegnati alle funzioni di vendita erano presenti obiettivi di Gross Adds Prepagato e Gross Adds Postpagato, articolati per regione e canale; peraltro, l'obiettivo relativo al prepagato risultava condizionato al raggiungimento di una percentuale di linee con seconda ricarica. Tra gli obiettivi assegnati alle funzioni di Marketing erano previsti obiettivi di customer base, distinguendo tra business e prepagato. .

martedì 27 marzo 2012

licenziamento discriminatorio in telecom italia

1) Inquadramento normativo.
L'ordinamento giuridico italiano presenta due disposizioni fondamentali in materia di licenziamento discriminatorio: l'art. 4 della legge n. 604/66 e l'art. 3 della legge n. 108/90.
L’art. 4 della legge n. 604 del 1966 sancisce la nullità del licenziamento discriminatorio e dispone: “Il licenziamento determinato da ragioni di credo politico o fede religiosa, dall’appartenenza a un sindacato e dalla partecipazione ad attività sindacale è nullo, indipendentemente dalla motivazione adottata”. Il contenuto prescrittivo dell’art. 4 è stato ampliato dall'art. 15 St. Lavoratori, il quale dispone la nullità di qualsiasi atto o patto diretto a “licenziare un lavoratore (…) a causa della sua affiliazione o attività sindacale ovvero della sua partecipazione ad uno sciopero”, nonché la nullità dei licenziamenti attuati “a fini discriminazione politica, religiosa, razziale, di lingua e di sesso”.
L'art. 3 della legge n. 108/90, invece, disciplina le conseguenze in caso di licenziamento discriminatorio e prevede l'applicazione della tutela reale disciplinata dall'art. 18 Statuto dei Lavoratori indipendentemente dal numero dei dipendenti dell'organizzazione datoriale; infatti, dispone: “ Il licenziamento determinato da ragioni discriminatorie ai sensi dell’art. 4 della legge 15 luglio 1966, n. 604, e dell’art. 15 della legge 20 maggio 1970, n. 300, come modificato dall’art. 13 della legge 9 dicembre 1977, n. 903, è nullo indipendentemente dalla motivazione addotta e comporta, quale che sia il numero dei dipendenti occupati dal datore di lavoro, le conseguenze previste dall’art. 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300, come modificato dalla presente legge. Tali disposizioni si applicano anche ai dirigenti”.
La tutela reale ex art. 18 Statuto dei Lavoratori consiste nella reintegrazione nel posto di lavoro e nel pagamento, quale risarcimento del danno subito, di una indennità commisurata alla retribuzione globale di fatto dal giorno del licenziamento a quello della effettiva reintegrazione, in ogni caso non inferiore a cinque mensilità, nonché nel pagamento dei contributi assistenziali e previdenziali; il prestatore di lavoro, però ha la facoltà di chiedere al datore, in sostituzione della reintegrazione nel posto di lavoro, un’indennità pari a quindici mensilità di retribuzione globale di fatto. La tutela reale contro il licenziamento discriminatorio è testualmente estesa a tutti i lavoratori e tra questi, espressamente, ai lavoratori domestici, ai dirigenti, ai lavoratori ultrassessantenni che non abbiano optato per la prosecuzione del rapporto, ai sensi dell’art. 6 del d.l. 22 dicembre 1981, convertito nella legge 26 febbraio 1982, n. 54, non avendo ancora raggiunto l’anzianità contributiva massima utile (art. 4, 2° comma, legge n. 108/1990). Restano esclusi dall’ambito di applicabilità della tutela reale i lavoratori dipendenti dalle organizzazioni datoriali svolgenti, senza fini di lucro, attività di natura politica, sindacale, culturale, di istruzione ovvero di religione o di culto, per le quali la disciplina di cui all’art. 18 Statuto dei Lavoratori non trova applicazione in base all’art. 4 della legge n. 108/19901.
2) La Fattispecie.
Le ragioni discriminatorie esplicitamente contemplate dalla legge si suddividono in due settori: il primo concerne la tutela della libertà e dell’attività sindacale, il secondo la tutela di altri diritti fondamentali, più accentuatamente individuali ed inerenti alla persona del lavoratore, ai quali fa riferimento il secondo comma dell’art. 15 St. Lavoratori.2
La distinzione tra i due nuclei normativi trova riscontro nella diversità dell’apparato sanzionatorio utilizzabile; infatti, in caso di violazione dei diritti sindacali, si applica l'art. 28 St. Lavoratori, e non la tutela reale di cui all'art. 18 della medesima legge, in quanto la discriminazione per ragioni sindacali può configurarsi come un comportamento diretto “ad impedire o limitare l’esercizio della libertà e dell’attività sindacale nonché del diritto di sciopero”.
Quanto agli altri motivi discriminatori, l’elencazione contenuta nell’art. 15 Statuto dei Lavoratori non è tassativa3; i motivi illeciti non espressamente contemplati sono quelli in contrasto con le norme imperative, l’ordine pubblico ed il buon costume e tra essi possono rientrare, ad esempio, le discriminazioni per condizioni personali del lavoratore, come l’omosessualità, la ex detenzione, un handicap, anche psichico eventualmente sopravvenuto all’assunzione, la tossicodipendenza anche superata ecc.. In queste ipotesi, specie per quanto riguarda gli handicappati e i tossicodipendenti, compresi gli alcolisti, se sussistessero delle ragioni obiettive di licenziamento, quale la riduzione della capacità lavorativa o la pericolosità per le persone e per gli impianti, il licenziamento sarebbe legittimo, in quanto sorretto da un giustificato motivo oggettivo. Ma se mancasse qualsiasi giustificazione, sarebbe possibile al lavoratore licenziato dimostrare non la semplice infondatezza del licenziamento, ma anche l’illiceità per ragioni discriminatorie, in contrasto con fondamentali principi costituzionali (artt. 2, 3 e 4 Cost.).
La giurisprudenza in materia di licenziamento di persone invalide è piuttosto varia e, in taluni casi è stato escluso dai giudici la sussistenza del carattere discriminatorio del provvedimento espulsivo. Ad esempio, il Tribunale di Verbania, in un caso di periodo di prova non seguito dalla assunzione del lavoratore, ha affermato che “ove risulti accertato che l'invalido avviato obbligatoriamente sia stato adibito a mansioni compatibili con il suo stato di invalidità, che presso la struttura aziendale non sussistano altre e diverse possibilità di impiego e che il dipendente abbia reso una prestazione non soddisfacente, deve escludersi il carattere illecito o discriminatorio del provvedimento di recesso” (sent. 22 settembre 2001, in Giur. Piemontese 2006, 3 432).
Un altro caso, che vede protagonista una persona invalida e giunto al vaglio del Giudice di Legittimità, riguarda un soggetto portatore di handicap assunto con contratto di formazione lavoro per l'attività di spazzino con periodo di prova. L' invalido aveva impugnato il licenziamento disposto dal datore di lavoro, poiché la giustificazione addotta da quest'ultimo si basava sul fatto per cui il lavoratore non era in grado di impugnare lo scopone e la pala; tuttavia, il ricorrente si era limitato a dedurre la circostanza che il licenziamento era stato intimato due giorni prima del compimento del termine stabilito per l'esperimento della prova stessa. In primo grado il datore di lavoro era stato condannato alla reintegra ed al risarcimento dei danni con decisione fondata sulla residua capacità lavorativa dell'invalido (dunque, con una diversa impostazione giuridica della causa rispetto a quella dedotta dalla parte). In secondo grado, la sentenza è stata riformata ed il giudice dell'impugnazione ha condannato l'appellante al solo pagamento dei due giorni di retribuzione. In Cassazione il lavoratore ha dedotto il carattere discriminatorio del licenziamento intimatogli in quanto basato sulla incompatibilità della prestazione richiesta con la sua invalidità; ma il ricorso è stato rigettato: la Corte ha afferma che il lavoratore deve “fornire tempestivamente elementi di obiettivo riscontro, che consentano la concerta verifica della circostanza denunciata, non essendo sufficiente la mera allegazione di vizi di natura formale del rapporto.” (Cass.Civ., sez.lav., 04 dicembre 2001, n° 15315, in Giust.Civ.Mass. 2001, 2083). Il giudice di legittimità, nell'affermare questo principio di diritto, ha rigettato il ricorso dell'invalido basato sulla deduzione del carattere discriminatorio del suo allontanamento e, quindi, della illegittimità dello stesso, essendo ipotizzabile il patto di prova, in caso di avviamento di un invalido al lavoro, solo in relazione a mansioni adeguate allo stato di salute dello stesso.
Oltre ai licenziamenti discriminatori per le condizioni personali dei dipendenti, la casistica offre numerosi altri esempi di motivo discriminatorio idoneo a rendere illegittimo il licenziamento. Così, devono considerarsi illeciti i licenziamenti di ritorsione contro l’esercizio dei diritti fondamentali, come, in primo luogo, l’azione giudiziaria promossa dal lavoratore contro il datore di lavoro. La giurisprudenza, infatti, ha affermato che “la nullità del licenziamento per motivo illecito si fonda su una interpretazione estensiva della previsione di nullità per il licenziamento discriminatorio, sancita dall'art. 4, legge n. 604/1966 e successivamente estesa dall'art. 5, legge n. 300/1970 e dall'art. 3, legge n. 108/1990, con la conseguente applicazione delle garanzie di tutela reale anche a licenziamenti che siano determinati in maniera esclusiva da motivo illecito, di ritorsione o rappresaglia, costituendo essi l'arbitraria reazione datoriale a fronte di un comportamento legittimo posto in essere dal lavoratore o di rivendicazioni legittime avanzate dallo stesso.” (Trib. Agrigento, 11.06.2002, in Riv. It. Dir. Lav. 2003). Altri esempi di scopo illecito di cui c'è traccia in giurisprudenza sono: pressione sui pubblici poteri per ottenere agevolazioni fiscali economiche, ecc., in cambio della revoca dei licenziamenti intimati o minacciati, perché in contrasto con il buon costume; licenziamento di un lavoratore a tempo indeterminato al fine di far posto ad un altro da assumere con il contratto di formazione, per ottenere le agevolazioni collegate, con violazione dell’esigenza di costituire nuovi posti di lavoro, cui è ispirata la legge sui contratti di formazione, dunque motivo illecito perché in frode alla legge.
3) In particolare, il licenziamento discriminatorio del dirigente.
La legge n. 108/1990 fa riferimento ai dirigenti d’azienda in due norme: all’art. 2 - il cui secondo comma prevede l’applicazione anche ai dirigenti dell’art. 2 della legge n. 604/1966 sulla forma scritta del licenziamento e dell’art. 9 della legge medesima sull’indennità di anzianità - e all’art. 3, nella parte in cui, regolamentando il licenziamento discriminatorio, precisa che la medesima disciplina trova applicazione anche nei confronti dei dirigenti.
Secondo una parte della dottrina4, già prima della legge n. 108/1990 non vi erano fondate ragioni per escludere l’applicabilità del generale principio della nullità del licenziamento discriminatorio ai dirigenti, pur trattandosi di ipotesi non direttamente considerata nell’art. 11 della legge n. 604/1966. Infatti, tale normativa e la sanzione della nullità da essa comminata si inquadrano nello schema della nullità del negozio per illiceità del motivo determinante: la nullità del licenziamento discriminatorio, prevista come conseguenza del conflitto tra norme imperative e il motivo addotto, è perfettamente coerente con il sistema, in quanto gli artt. 1345, 626 e 788 c.c.5 attribuiscono al motivo illecito unico e determinate un’efficacia invalidante6,dunque non è altro che un trattamento giuridico generale già desumibile dai principi del nostro ordinamento.
Secondo altri autori, invece, l’art. 4 della legge n. 604/1966, nel disporre la nullità del licenziamento intimato per ragioni di credo politico o fede religiosa, per l’appartenenza a un sindacato e per la partecipazione ad attività sindacali, non poteva trovare applicazione nei confronti dei dirigenti d’azienda, poiché tale categoria di lavoratori era esclusa dall’ambito di applicazione delle disposizioni della legge n. 604 medesima, secondo quanto previsto implicitamente dall’art. 10, come interpretato dalla giurisprudenza costituzionale e di legittimità. Questa situazione, però, si presentava come un’ipotesi di irrazionale disparità di trattamento. Il problema è stato definitivamente risolto dall’art. 15 Statuto dei Lavoratori che ha previsto in termini generali (cioè sganciati dalla qualifica ricoperta dal lavoratore) la figura del licenziamento discriminatorio.
In conclusione, possiamo dire che l’art. 4 della legge n. 604/1966 stabilisce un precetto di portata generale e ciò è reso ancora più indubitabile dall’art. 15 della legge n. 300/1970 che, nel ribadire e specificare il divieto di atti discriminatori, fa riferimento al “lavoratore” in genere, senza operare alcuna distinzione fra le categorie dei prestatori
4) In particolare, il licenziamento discriminatorio dei lavoratori domestici.
L'art. 4 della legge n. 108/1990 prevede la nullità del licenziamento discriminatorio anche per i lavoratori domestici, i quali sono definiti dall'art. 1 della legge n. 339/1958 come “i lavoratori di ambo i sessi che prestano a qualsiasi titolo la loro opera per il funzionamento della vita familiare, sia che si tratti di personale con qualifica specifica, sia che si tratti di personale adibito a mansioni generiche”.
L’estensione della tutela prevista per il licenziamento discriminatorio ai rapporti di lavoro domestico ha trovato interpretazioni discordi in dottrina: alcuni hanno sostenuto che l’art. 4 della legge n. 108/1990 non può applicarsi a tutti i lavoratori domestici, ma soltanto ai rapporti disciplinati dalla legge n. 339/1958, a cui fa espresso riferimento, quindi soltanto a quelle prestazioni d’opera, continuativa e prevalente, di almeno quattro ore giornaliere presso lo stesso datore di lavoro7, con la conseguenza che la tutela prevista per il licenziamento discriminatorio non sarebbe applicabile a quei lavoratori domestici che non rientrano nella previsione della legge n. 339/1958.
Secondo un'altra impostazione, invece, il rinvio operato dall’art. 4, legge n. 108/1990 alla legge n. 339/1958 va considerato come funzionale alla qualificazione e all’identificazione del tipo di rapporto di lavoro per cui il rimedio della reintegrazione nel posto di lavoro sarebbe applicabile in ogni ipotesi di licenziamento discriminatorio, compresa la categoria del lavoro domestico. Le conseguenze pratiche di questa interpretazione sono di notevole rilievo: in primo luogo, il datore di lavoro di un collaboratore domestico è assoggettato alla tutela reale in caso di licenziamento discriminatorio, per cui al fine di evitare la reintegrazione nel posto di lavoro che di fatto potrebbe essere non realizzabile, “anche un piccolo nucleo familiare si potrebbe trovare esposto al rischio di pagare alla sua ex colf una somma di denaro tanto cospicua da risultare insostenibile” 8. Per questa ragione si è ritenuto che l’estensione della tutela reale al lavoratore domestico in caso di licenziamento discriminatorio è una previsione del tutto sproporzionata alla realtà dei collaboratori familiari e probabilmente anche di dubbia legittimità costituzionale, perché l’applicazione della reintegrazione comporterebbe una violazione del domicilio (art. 14 Cost.).
Il problema lasciato irrisolto da queste considerazioni è che non si capisce quale dovrebbe essere il regime sanzionatorio del licenziamento discriminatorio di un lavoratore domestico, se si accogliesse la proposta di eliminare la tutela reintegratoria mantenendo al contempo ferma l’invalidità del recesso.

5) La motivazione del licenziamento discriminatorio.
L’art. 3 della legge n. 108 del 1990 dichiara il licenziamento determinato da ragioni discriminatorie “nullo indipendentemente dalla motivazione addotta”; dunque, si prescinde dalla motivazione formalmente addotta dal datore, ma non da quella sostanziale, che potrebbe essere tale da escludere il motivo illecito se esclusiva e determinante9. Sono state formulate due teorie fondamentali finalizzate ad individuare l'elemento discriminante in presenza del quale un licenziamento può dirsi determinato da ragioni discriminatorie: la teoria soggettiva e la teoria oggettiva.
Secondo la teoria “soggettiva”, l’elemento determinante al fine di configurare una fattispecie discriminatoria è l’intento soggettivo - psicologico del soggetto che pone in essere l’atto, in sostanza l'intento del datore di lavoro. Ad esempio, in caso di presunto licenziamento discriminatorio per motivi di sesso, occorre accertare se la considerazione del sesso abbia rappresentato nell’animus del datore di lavoro un motivo decisivo del suo comportamento, in quanto - secondo questa teoria - è sempre l’intento soggettivo o dolo che conta, non essendo sufficiente che il licenziamento sia idoneo a determinare, in considerazione delle circostanze di fatto, un pregiudizio oggettivo agli interessi tutelati dal divieto del motivo illecito. Pertanto, per escludere la presunzione di illiceità, il datore di lavoro dovrà provare l’esistenza della giusta causa di licenziamento, perché essa comporta l'estinzione immediata del rapporto di lavoro e, in quanto tale, prevale su ogni altra causa. Invece, in caso di licenziamento per giustificato motivo, per superare il motivo discriminatorio il datore di lavoro deve dimostrare che il giustificato motivo costituisce la ragione esclusiva e determinate del licenziamento. Tale prova, ad esempio, non è raggiunta quando il datore di lavoro adduce un evento, compresa un’infrazione del prestatore, che in altre occasioni era passata inosservata, o che non aveva determinato, da parte del datore, una reazione grave come il recesso, sia pure con preavviso10; oppure quando il giustificato motivo addotto consiste in un evento che per altri lavoratori ha dato luogo a conseguenze meno gravi. Secondo la teoria “oggettiva”, invece, è sufficiente la obiettiva idoneità dell’atto a ledere il diritto protetto, in quanto è irrilevante l’eventuale ricorrenza di elementi soggettivi quali la volontarietà della discriminazione, l’intenzione di nuocere, o più in generale la colpa o il dolo del datore di lavoro11; infatti, i fattori di discriminazione indicati dall'art. 4 della legge n. 604/1966 e dall'art. 15 Statuto dei Lavoratori (“credo politico o fede religiosa, appartenenza a un sindacato o partecipazione ad attività sindacali”, “affiliazione o attività sindacale ovvero partecipazione ad uno sciopero ... discriminazione politica, religiosa, razziale, di lingua e di sesso”) rilevano non quali fini illecitamente perseguiti dal datore di lavoro, ma come ragioni obiettive determinanti il licenziamento, come effettive motivazioni, prescindendo appunto da quelle formalmente addotte.
1 Nicolini G. - Manuale di diritto del lavoro. III ed. Milano, Giuffrè, 2000, p. 562.
2 Art 15, secondo comma, Statuto dei lavoratori: “Le disposizioni di cui al comma precedente si applicano altresì ai patti o atti diretti a fini di discriminazione politica, religiosa, razziale, di lingua o di sesso”.
3 De Simone G. - Il licenziamento discriminatorio dalla l. n. 604/1996 alla l. n. 903/1977, in AA.VV. - I licenziamenti, commentario, a cura di Mazzotta O., II ed., Milano, 1999, p. 362-368.
4 Amoroso G. - Il licenziamento del dirigente d’azienda dopo la legge n. 108 del 1990. Diritto e lavoro 1991, I, p. 151.
5 Art. 1345 c.c.: “Motivo illecito – Il contratto è illecito quando le parti si sono determinate a concluderlo esclusivamente per un motivo illecito comune ad entrambe”. Art. 626 c.c.: “Motivo illecito – Il motivo illecito rende nulla la disposizione testamentaria, quando risulta dal testamento ed è il solo che ha determinato il testatore a disporre”. Art. 788 c.c.: “Motivo illecito – Il motivo illecito rende nulla la donazione quando risulta dall’atto ed è il solo che ha determinato il donatore alla liberalità”.
6 Santoni F. - Il licenziamento discriminatorio del dirigente. In Rapporti speciali di lavoro. Torino, Giappichelli, 1993, p. 112-115.
7 La tesi pare attribuita a Supplej da De Angelis, La giurisprudenza sulla reintegrazione del lavoratore al primo impatto con la L.108 del 1990. Foro italiano 1990, I.
8 Carinci - Licenziamenti e statuto: vent’anni per cambiare. Diritto pratico del lavoro 1990, p. 1594.
9 Mazziotti F. - I licenziamenti dopo la legge 11 maggio 1990, n. 108. Torino 1991, p. 93-94.
10 Tullini - Clausole generali e rapporto di lavoro. Rimini, 1990, p. 212.
11 De Simone G. - Il licenziamento discriminatorio, in AA.VV. I licenziamenti. Commentario, a cura di Mazzotta, II ed., Milano, 1999.